INCENTIVI 2020

solar panel figure behind a white wall

“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico FER1, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

LA SINTESI

Incentivi Priorità per:

  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo:

gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10,5 Euro/MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto.

Attenzione! Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

AMMISSIBILITA’

Impianti ammissibili – Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:
  • Gruppo A: comprende gli impianti:
  • eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento
  • fotovoltaici di nuova costruzione
  • Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
  • Gruppo B: comprende gli impianti:
  • idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento
  • a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento
  • Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
  • eolici “on-shore”
  • idroelettrici
  • a gas residuati dei processi di depurazione
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell’impianto e del gruppo di appartenenza:

  • Iscrizione ai Registri
    Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità.
  • Partecipazione a Procedure d’Asta
    Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento. Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l’apposita domanda di accesso al GSE.

Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati ammessi in posizione utile in graduatoria possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E. In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità.

Gli impianti risultati ammessi in posizione utile ai Registri o alle Aste potranno presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l’entrata in esercizio previsto dal D.M. 04/07/2019 per le differenti fonti (da 16 a 51 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi). Il superamento del termine di 30 giorni per presentare la domanda di accesso agli incentivi (c.d. “fuori tempo”) comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto all’incentivo, l’eventuale riduzione della tariffa o la decadenza dal diritto agli incentivi.

In ciascuna delle sette procedure di Registro o Asta, vengono assegnati differenti contingenti di potenza, in funzione del gruppo di appartenenza degli impianti. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, il D.M. 04/07/2019 prevede specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati. Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diverse definizioni di tariffa:

  • la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza, applicando:
    • le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest’ultimo
    • le tariffe di cui all’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti
  • la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.
  • la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi. Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell’impianto:
  • la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l’energia elettrica ritirata dal GSE;
  • un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all’altra non più di due volte nel corso dell’intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo. Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari allavita utile dell’impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall’operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto. Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogatosu tutta l’energia prodotta e un premio per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta.

Il D.M. 04/07/2019 consente l’iscrizione ai Registri o alle Aste a impianti dello stesso gruppo che si presentano in forma aggregata. Con aggregato di impianti si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell’aggregato. La potenza complessiva di un aggregato, ai fini dell’individuazione della modalità di iscrizione (ai Registri o alle Aste), si determina sommando le potenze di ciascun impianto facente parte dell’aggregato. Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1 MW. Possono partecipare alle Procedure d’Asta gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1 MW. Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito “Aggregatore“, che può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti, non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell’aggregato. Tra i compiti dell’Aggregatore, conferiti dai singoli Soggetti Responsabili mediante mandato, vi sono quelli di:

  • definire le caratteristiche dell’aggregato: l’iscrizione ai Registri o alle Aste, il gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal D.M. 04/07/2019 di cui ci si intende avvalere ai fini della formazione della graduatoria;
  • definire quali richieste, tra quelle inviate dai Soggetti Responsabili per l’iscrizione all’aggregato,accettare e quali escludere per il consolidamento dell’aggregato stesso;
  • inviare l’eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento;
  • inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell’aggregato.

In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell’Asta di riferimento, a seguito dell’entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto. La tariffa di riferimento da applicare per la determinazione della tariffa spettante è individuata sulla base tabella 1.1. dell’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019, in funzione dalla potenza complessiva dell’aggregato.

Chi effettua la richiesta d’accesso agli incentivi deve corrispondere al GSE un contributo a copertura dei costi di istruttoria, calcolato in funzione della classe di potenza così come indicato nel D.M. 24/12/2014:

    • 100 € per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per fotovoltaici) e non superiore a 50 kW;
    • 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
    • 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
    • 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
    • 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW;

Il contributo è dovuto all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste.

VALUTAZIONE RICHIESTA E COMUNICAZIONE ESITO

La valutazione della richiesta d’iscrizione al Registro o all’Asta consiste nella verifica delle informazioni indicate dall’operatore, nonché nell’esame tecnico e amministrativo della documentazione inviata tramite il Portale FER-E, allo scopo di verificare il possesso di tutti i requisiti d’iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità necessari alla redazione delle graduatorie. Successivamente all’invio dell’iscrizione non è prevista la possibilità di integrare la documentazione trasmessa e nella fase di valutazione delle richieste non è prevista l’interlocuzione tra il GSE e i Soggetti Responsabili. Il Soggetto Responsabile che abbia commesso errori in fase di iscrizione può, esclusivamente entro il periodo di apertura del bando:

  • prima dell’invio definitivo della richiesta presentarne una nuova, annullando la precedente attraverso la funzionalità del Portale FER-E Sostituzione pratica
  • dopo l’invio definitivo della richiesta annullare la richiesta attraverso la funzionalità del Portale FER-E Rinuncia e presentarne una nuova.