• Isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate.
• Sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali.
• Interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico.
• Installazione di impianti fotovoltaici su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di 48mila euro, con un tetto massimo di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto. Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali è possibile accedere al superbonus subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle modifiche all’impianto di generazione riportate prima.
• Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
• Installazione di sistemi di accumulo. Su prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili hanno un tetto massimo di 1.000 euro per kW di potenza nominale del sistema di accumulo. L’accesso al 110% prevede la perdita del diritto di accesso allo scambio sul posto.
Requisiti Indispensabili
• Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”
Documenti Necessari
• Attestato di prestazione energetica (APE), emesso prima dopo della esecuzione dei lavori ed attestato emesso dopo l’esecuzione dei lavori.
Tutti gli interventi devono essere realizzati in “combinazione” tale da favorire l’aumento di almeno 2 Classi di efficientamento nella scala esistente. Per gli interventi che seguono non è direttamente prevista l’applicazione della sovradetraibilità al 110%. Il regime ordinario di
COME FUNZIONA
GLI INTERVENTI PER I QUALI SARÀ POSSIBILE BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 110%
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L.27.12.2019 n.160) che proroga al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici ( Ecobonus ) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni Bonus Casa ), in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
Eco Bonus 110%
Detrazione Fiscale pari al 110% del costo sostenuto per tutti i lavori relativi la riqualificazione energetica e adeguamento sismico.
Interventi da effettuare tra il 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021
detraibilità per tali interventi, difatti, prevede un’aliquota variabile tra il 50 e il 65% in base alla tipologia3. In ogni caso presumibilmente le regole applicative allo schema di Decreto Rilancio dovrebbero prevedere che la detraibilità degli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 63/2016 sino al 110% se attuati congiuntamente agli interventi strutturali finalizzati ad elevare la classe energetica della struttura.
1. Sostituzione di finestre e infissi in singole abitazioni e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
3. Acquisto e installazione di schermature solari e chiusure oscuranti
4. Installazione di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
5. Acquisto e installazione di dispositivi multimediali , ma si aspettano specifiche in questo senso.

SISMABONUS
L’incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale con il superbonus al 110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4. Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi passa al 90%. Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020. Per avere l’aliquota privilegiata del 110%, il Decreto specifica che gli interventi di riqualificazione energetica dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche per i condomini e le singole abitazioni sui quali verranno realizzati. Sarà necessario calcolare l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua condizione originale e a valle del progetto di riqualificazione: l’EPgl post intervento dovrà essere tale da consentire all’edificio di guadagnare due classi di punteggio. Il salto di classe deve essere chiaramente dimostrato con la
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Inoltre, analogamente alla procedura finora seguita per gli interventi di riqualificazione di tipo Ecobonus, anche per i lavori per cui si vorrà sfruttare il Superbonus 110% dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge. In fase di dichiarazione dei redditi, il recupero di quanto sostenuto potrà essere effettuato con 5 quote annuali di pari importo. Possibilità di usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura e dare quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito d’imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono attualmente possibili per molti dei lavori previsti dalle agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus facciate, la detrazione del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento delle facciate dell’edificio.
CESSIONE DEL CREDITO
Il contribuente che usufruirà dell’ecobonus avrà il diritto di vedersi riconoscere una detrazione in percentuale pari al 110% dell’importo sostenuto per tali spese nelle dichiarazioni dei redditi dei cinque anni successivi alla realizzazione delle opera di miglioramento ed efficientamento energetico.Tramite l’istituto della cessione del credito d’imposta, sarebbe invece possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, la gsetione delle pratiche burocratiche sarebbe in carico alla stessa impresa che realizza le opere anche congiuntamente ad altre imprese..
Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti d’imposta all’ecobonus sarebbe quello di consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun costo. I costi potrebbero ricadere in cambio della detraibilità o dello sconto su banche e imprese, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento della spesa.
Come Accedere al Credito
L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto definirà “le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.
Quali sono i Soggetti Beneficiari del Super Bonus
– Persone fisiche, Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”